MALTRATTARE E UCCIDERE ANIMALI È UN REATO
Dichiarazione
Universale dei diritti dell'animale
Le Leggi in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, tutelano
l'animale in quanto essere senziente portatore di un riconosciuto diritto a non soffrire
e ad essere privo di maltrattamenti ingiustificati, in particolare la Legge
n. 281/91 tutela gli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà
contro di essi e i maltrattamenti, al fine di favorire la corretta convivenza tra
uomo e animale.
La Legge n. 189/2004 punisce:
- art. 544 bis (Uccisione di animali);
- art. 544 ter (Maltrattamento di animali)
- art. 544 quater (Spettacoli o manifestazioni vietati);
- art. 544 quinquies (Divieto di combattimento tra animali);
- art. 727 c.p. seconda parte (Detenzione incompatibile);
- articolo 2 della Legge (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce
di cani e gatti)
Chi per crudeltà o senza necessità causa la morte di un animale.
Pena reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Chi per crudeltà o senza necessità, arreca una lesione ad un animale
ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili
per le sue caratteristiche etologiche.
Pena da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro
La pena è aumentata della metà se dai fatti deriva la morte dell'animale.
Chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone
a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi
Pena da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro
La pena è aumentata della metà se dai fatti deriva la morte dell'animale.
Chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate su
animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica
Pena la reclusione da uno a tre anni o con la multa da 50.000 a 160.000 euro. Aumento
di un terzo se presenti minorenni o persone armate o con promozione attraverso video
Chi abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività
Pena l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive
di gravi sofferenze.
Pena l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Anche avvelenare gli animali è un reato ai sensi dell’
Art. 544-bis del Codice Penale
cioè uccisione di animali.
Inoltre l’Art. 146 T.U. Leggi Sanitarie proibisce e punisce la distribuzione
di sostanze velenose e prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e un’ammenda
da
€ 51,65 fino a € 516,46
Ogni cittadino testimone dei reati di cui sopra ha il dovere morale di denunciarli
a qualunque organo della Polizia Giudiziaria della località dove è
avvenuto o dove è in atto la violazione della legge
Anche i veterinari delle Aziende USL e degli uffici del Ministero della Sanità
svolgono questa funzione.
Nei casi urgenti (reato in corso) si può ricorrere alla segnalazione telefonica
con richiesta di intervento. Far seguire l'avvertimento telefonico da un atto scritto.
Nessun organo di polizia giudiziaria può rifiutare un intervento pena l'omissione
d'atti d'ufficio secondo l'articolo 328 del Codice Penale
La denuncia si compila su un foglio di carta semplice in duplice copia, la seconda
delle quali è necessaria per farsi attestare l’avvenuta presentazione
e deve riportare:
nome, cognome, residenza e domicilio del denunciante; se trattasi di un’associazione,
gli estremi del legale rappresentante; un’esposizione concisa, chiara e veritiera
del fatto a cui si è assistito; generalità e domicilio di eventuali
testimoni; ogni tipo di documentazione che possa avvalorare i fatti esposti (foto/filmati,
bastoni, trappole, altro…); luogo, data firma (viene apposta al momento del
deposito dell’atto)
Inoltrare a:
Procuratore della Repubblica
Comando
di Polizia
Carabinieri
Art. 727 c.p. - Abbandono di animali
NORMATIVA NAZIONALE
(formato .pdf)
Ordinanza 16 luglio 2009 - Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali
Ordinanza contingibile ed urgente
recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (09A10570)
Pubblicata nella gazzetta ufficiale Serie generale 207 del 7 settembre 2009
Ordinanza 3 marzo 2009 - Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali
Ordinanza contingibile ed urgente
concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani.
Pubblicata nella gazzetta ufficiale Serie generale n. 68 del 23 marzo 2009
Ordinanza 18 dicembre 2008 - Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi
avvelenati.
Pubblicata sulla g.u. N. 13 del 17/01/2009 s.o.
Ordinanza 6 agosto 2008 - Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Ordinanza contingibile ed urgente concernente
misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.
Regolamento (Ce) n. 1523/2007 del Parlamento
Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007
Che vieta la commercializzazione, l’importazione nella comunità
e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti
che le contengono
Decreto 23 marzo 2007 - Ministero dell'Interno
Individuazione delle modalita' di coordinamento delle attivita'
delle forze di polizia e dei corpi di Polizia municipale e provinciale, allo scopo
di prevenire e contrastare gli illeciti penali Commessi nei confronti di animali
Sentenza Suprema Corte di cassazione - Sezione
III Penale - 15 aprile 2007, n. 15061
Collare antiabbaio, sofferenza dell’animale, maltrattamento
di animali
Ordinanza 5 luglio 2005 - Ministero
della Salute
Divieto dell'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento
sui cani.
Pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 158 del 9-7-2005)
Legge 20 luglio 2004, n.189
Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,
nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate
Pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004
Circolare 14 maggio 2001 n.5
- Ministero della Sanita'
Attuazione della legge 14 agosto 1991 n. 281
Gazz. Uff. 23 giugno 2001
Legge n. 413 del 12 Ottobre 1993
Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale
Pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n.244 del 16/10/1993
Legge 14 agosto 1991, n. 281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo
Pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991
Direttiva
del consiglio (86/609/CEE) del 24 novembre 1986
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati
a fini sperimentali o ad altri fini scientifici
NORMATIVA REGIONALE E COMUNALE
(formato .pdf)
Ordinanza del Sindaco
di Roma n.372 del 21 luglio 1997 - Comune di Roma
Divieto di utilizzo di animali per la pratica dell’accattonaggio
Legge regionale n. 34 del 21-10-1997
- Regione lazio
Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo