Normativa

 

 

MALTRATTARE E UCCIDERE ANIMALI È UN REATO

Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale


Le Leggi in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, tutelano l'animale in quanto essere senziente portatore di un riconosciuto diritto a non soffrire e ad essere privo di maltrattamenti ingiustificati, in particolare la Legge n. 281/91 tutela gli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e i maltrattamenti, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale.

La Legge n. 189/2004 punisce:

- art. 544 bis (Uccisione di animali);
- art. 544 ter (Maltrattamento di animali)
- art. 544 quater (Spettacoli o manifestazioni vietati);
- art. 544 quinquies (Divieto di combattimento tra animali);
- art. 727 c.p. seconda parte (Detenzione incompatibile);
- articolo 2 della Legge (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani e gatti)

Chi per crudeltà o senza necessità causa la morte di un animale.

Pena reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Chi per crudeltà o senza necessità, arreca una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.

Pena da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro
La pena è aumentata della metà se dai fatti deriva la morte dell'animale.

Chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi

Pena da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro
La pena è aumentata della metà se dai fatti deriva la morte dell'animale.

Chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate su animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica

Pena la reclusione da uno a tre anni o con la multa da 50.000 a 160.000 euro. Aumento di un terzo se presenti minorenni o persone armate o con promozione attraverso video

Chi abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività

Pena  l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

            Pena l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

 

Anche avvelenare gli animali è un reato ai sensi dell’
Art. 544-bis del Codice Penale
cioè uccisione di animali.
Inoltre l’Art. 146 T.U. Leggi Sanitarie proibisce e punisce la distribuzione di sostanze velenose e prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e un’ammenda da
€ 51,65 fino a € 516,46

Ogni cittadino testimone dei reati di cui sopra ha il dovere morale di denunciarli a qualunque organo della Polizia Giudiziaria della località dove è avvenuto o dove è in atto la violazione della legge

Anche i veterinari delle Aziende USL e degli uffici del Ministero della Sanità svolgono questa funzione.

Nei casi urgenti (reato in corso) si può ricorrere alla segnalazione telefonica con richiesta di intervento. Far seguire l'avvertimento telefonico da un atto scritto.

Nessun organo di polizia giudiziaria può rifiutare un intervento pena l'omissione d'atti d'ufficio secondo l'articolo 328 del Codice Penale


La denuncia si compila su un foglio di carta semplice in duplice copia, la seconda delle quali è necessaria per farsi attestare l’avvenuta presentazione e deve riportare:

nome, cognome, residenza e domicilio del denunciante; se trattasi di un’associazione, gli estremi del legale rappresentante; un’esposizione concisa, chiara e veritiera del fatto a cui si è assistito; generalità e domicilio di eventuali testimoni; ogni tipo di documentazione che possa avvalorare i fatti esposti (foto/filmati, bastoni, trappole, altro…); luogo, data firma (viene apposta al momento del deposito dell’atto)

Inoltrare a:

Procuratore della Repubblica

Comando di Polizia

Carabinieri

Art. 727 c.p. - Abbandono di animali


NORMATIVA NAZIONALE

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Ordinanza 16 luglio 2009 - Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Ordinanza contingibile ed urgente
recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (09A10570)
Pubblicata nella gazzetta ufficiale Serie generale 207 del 7 settembre 2009

 

 

Ordinanza 3 marzo 2009 - Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Ordinanza contingibile ed urgente
concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani.
Pubblicata nella gazzetta ufficiale Serie generale n. 68 del 23 marzo 2009

 

 

Ordinanza 18 dicembre 2008 - Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
Pubblicata sulla g.u. N. 13 del 17/01/2009 s.o.

 


Ordinanza 6 agosto 2008 - Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Ordinanza contingibile ed urgente concernente
misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.

 

 

Regolamento (Ce) n. 1523/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007
Che vieta la commercializzazione, l’importazione nella comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono

 

 

Decreto 23 marzo 2007 - Ministero dell'Interno
Individuazione delle modalita' di coordinamento delle attivita' delle forze di polizia e dei corpi di Polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali Commessi nei confronti di animali

 

 

Sentenza Suprema Corte di cassazione - Sezione III Penale - 15 aprile 2007, n. 15061
Collare antiabbaio, sofferenza dell’animale, maltrattamento di animali

 

 

Ordinanza 5 luglio 2005 - Ministero della Salute
Divieto dell'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani.
Pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 158 del 9-7-2005)

 

 

Legge 20 luglio 2004, n.189
Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate
Pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004

 

 

Circolare 14 maggio 2001 n.5 - Ministero della Sanita'
Attuazione della legge 14 agosto 1991 n. 281
Gazz. Uff. 23 giugno 2001

 

 

Legge n. 413 del 12 Ottobre 1993
Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale
Pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n.244 del 16/10/1993

 

 

Legge 14 agosto 1991, n. 281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo
Pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991

 

 

Direttiva del consiglio (86/609/CEE) del 24 novembre 1986
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

 



NORMATIVA REGIONALE E COMUNALE

(formato .pdf)

 

Ordinanza del Sindaco di Roma n.372 del 21 luglio 1997 - Comune di Roma
Divieto di utilizzo di animali per la pratica dell’accattonaggio


Legge regionale n. 34 del 21-10-1997 - Regione lazio
Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo